L’ambito della salute mentale coinvolge oggi una pluralità di figure professionali con ruoli, competenze e responsabilità distinti. Psicologi, psicoterapeuti e counselor operano in contesti differenti, ma condividono un’esposizione crescente a rischi legali, deontologici e professionali. Comprendere le differenze tra queste professioni è fondamentale per inquadrare correttamente i rispettivi obblighi e le forme di tutela da adottare.
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Psicologo: una professione sanitaria regolamentata
Lo psicologo è un professionista sanitario riconosciuto dalla legge italiana. Per esercitare, è necessario aver completato un percorso universitario quinquennale, svolgere un tirocinio pratico e superare l’Esame di Stato. È inoltre obbligatoria l’iscrizione all’Ordine degli Psicologi regionale. L’attività dello psicologo comprende la diagnosi, la prevenzione e il sostegno psicologico, ma non può includere interventi terapeutici in senso stretto, se non attraverso la specializzazione.
In quanto professione sanitaria, lo psicologo è soggetto all’obbligo di copertura assicurativa. Nello specifico, è tenuto a dotarsi di una polizza di responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività. È qui che entra in gioco l’assicurazione per gli psicologi, che deve essere calibrata in funzione dell’attività svolta, del volume di pazienti e del contesto lavorativo (privato, pubblico, studio associato).
Psicoterapeuta: l’estensione clinica dell’intervento
Il titolo di psicoterapeuta può essere acquisito sia dagli psicologi sia dai medici, previo completamento di una scuola quadriennale di specializzazione riconosciuta dal MIUR. A differenza dello psicologo, lo psicoterapeuta può intervenire clinicamente su patologie psichiche attraverso tecniche e approcci terapeutici specifici, come la psicoanalisi, la terapia cognitivo-comportamentale o quella sistemico-relazionale.
Le responsabilità professionali aumentano sensibilmente: trattandosi di attività terapeutica, il rischio clinico è più elevato. La polizza assicurativa deve quindi essere commisurata al tipo di intervento effettuato. Non tutte le compagnie offrono coperture adeguate alla complessità del ruolo, motivo per cui è essenziale valutare con attenzione le clausole di esclusione, i massimali, le estensioni per la tutela legale o le controversie relative al segreto professionale.
Counselor: una figura non sanitaria
Il counselor opera in un ambito diverso, centrato sul supporto relazionale, l’ascolto attivo e lo sviluppo delle risorse personali del cliente. Non si tratta di una professione sanitaria, né è previsto un albo ufficiale. L’assenza di regolamentazione non implica assenza di responsabilità: anche il counselor può incorrere in contenziosi legati a effetti indesiderati del proprio intervento, violazioni della privacy o superamento dei limiti di competenza.
Sebbene non vi sia un obbligo legale di assicurazione, molti professionisti del counseling scelgono di dotarsi comunque di una copertura per responsabilità civile verso terzi. Tale prudenza si rivela particolarmente utile in caso di attività svolta in contesti educativi, sociali o in collaborazione con enti pubblici.
Un quadro di tutele in evoluzione
Con la crescente attenzione ai diritti dei pazienti, la giurisprudenza ha intensificato il controllo su tutte le professioni a contatto con la sfera psichica. La linea di demarcazione tra danno professionale e danno esistenziale diventa sottile, e l’onere probatorio può ricadere sul professionista anche in assenza di colpa manifesta.
In questo contesto, strumenti come l’assicurazione per gli psicologi assumono un ruolo essenziale nel fornire una rete di protezione finanziaria. La polizza deve essere aggiornata rispetto alle evoluzioni normative, alle nuove modalità di esercizio (ad esempio consulenza online) e ai rischi specifici associati al rapporto terapeutico.
